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 Controllo di gestione e contabile
Prof. Umberto Conticiani

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Sistemi di governo societario

Le società di capitali possono scegliere tra tre diversi sistemi di governo:

  •  ordinario, tipico della tradizione italiana si applica in assenza di diversa scelta statutaria;
  •  monistico, tipico della tradizione anglosassone è così denominato in quanto prevede la presenza di un solo organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno il comitato per il controllo.
  •  dualistico, tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto l'amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza.

1 - Sistema tradizionale

Nel sistema tradizionale gli organi cui è affidata la società sono:

  • Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
  • Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l’impresa sociale,
  • Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che a controllare l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile della società;

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo della gestione riservato alle sole società di capitali ed alle cooperative. Nelle società a responsabilità limitata (Srl), è obbligatorio solo se il sociale supera il minimo previsto per la società per azioni (120.000 euro) o se la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile. Negli altri casi per le srl, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nello statuto.

Composizione e durata del collegio

Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi più 1 o 2 supplenti tutti eletti dall'assemblea in sede ordinaria. Possono essere revocati solo per giusta causa e previa approvazione con decreto del tribunale (art. 2400 c.c.).

Requisiti dei sindaci

Particolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza dei sindaci stessi da coloro che sono soggetti al loro controllo. L'art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l'ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico. Lo statuto può prevedere ulteriori restrizioni.

Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.)

I controlli

Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti.

2 - Sistema monistico (Società per Azioni)

Il sistema "Monistico" (di ispirazione anglosassone) è un sistema alternativo di amministrazione e controllo della S.P.A. (utilizzabile anche nelle Società Cooperative e nelle Società Europee), può essere adottato dalla società solo con un'espressa previsione statutaria (o con successiva modifica), in assenza della quale si applica la disciplina del modello "Tradizionale".

Nel modello monistico:

- l’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione

- la funzione di Controllo sulla Gestione è invece di competenza di un "comitato per il controllo sulla gestione", eletto nell’ambito del consiglio di amministrazione;

- il Controllo Contabile è (*senza eccezioni*) affidato ad un organo esterno, Revisore contabile o Società di revisione.

All’Assemblea è attribuito in particolare il potere di nominare il consiglio di amministrazione.

Il Sistema Monistico prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che esercita il controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione. A differenza del modello tradizionale (in cui l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministrazione e di controllo) nel modello monistico i controllori sono emanazione degli stessi soggetti controllati.

Consiglio di amministrazione

Il C.d.A. deve essere composto per almeno un terzo da membri che rispettino i requisiti di indipendenza dei sindaci (art. 2399 c.c.). È permessa la delega di funzioni e la costituzione del comitato esecutivo.

Comitato interno per il controllo sulla gestione

Il comitato interno per il controllo sulla gestione viene nominato e revocato (anche senza giusta causa) dal C.d.A., ed è composto da amministratori (ossia membri del C.d.A.) in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e che non ricoprano alcuna funzione amministrativa. La funzione svolta è quella propria dell'organo di controllo.

3 - Sistema dualistico

Il sistema di amministrazione e controllo della S.p.A. noto come "Dualistico" è caratterizzato da una struttura che prevede l'elezione da parte dell'assemblea di un organo denominato consiglio di sorveglianza, il quale elegge a sua volta un consiglio di gestione. Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germania.

Consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza è l'organo centrale del modello dualistico. Viene eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. I membri devono essere almeno tre, sono rieleggibili e possono essere revocati, anche senza giusta causa purché si raggiunga una maggioranza pari ad 1/5 del capitale sociale (salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento del danno), diversamente da quanto accade nel sistema tradizionale dove per la revoca dei sindaci è necessario un decreto del tribunale, sentito l'interessato. È un organo peculiare in quanto riunisce in sé delle competenze che nel modello tradizionale sono demandate all'assemblea ed alcune proprie del collegio sindacale. Rappresenta una soluzione efficace per creare una separazione tra organo gestorio e soci.

      Competenze dell'organo di controllo

      • Nomina e revoca gli amministratori, ossia i componenti del consiglio di gestione (che possono essere revocati anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto al risarcimento del danno).

      • Approva il bilancio.

      • Promuove a maggioranza l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

      l'art. 2409 terdecies, lett. c, rinvia all'art. 2403 contenente i doveri del collegio sindacale (vigilanza sul rispetto da parte degli amministratori di legge e statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione) e la lett. e consente l'esperibilità della denuncia di gravi irregolarità al tribunale ex art. 2409. Inoltre gli artt. 2380 e 223 septies (sopra cit.) estendono, ove compatibili, le norme dettate per il modello tradizionale in materia di collegio sindacale.

Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, la legge prevede la possibilità che in caso di mancata approvazione, o qualora un terzo dei membri del consiglio di gestione o di sorveglianza lo chiedano, la competenza per l'approvazione del bilancio sia demandata all'assemblea.

Consiglio di gestione

Il consiglio di gestione ha l’esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2409 novies c. 1 c.c.).

Il consiglio di gestione è composto da almeno 2 membri, anche non soci (art. 2409 novies c. 2 c.c.). Non può assumere la carica chi è membro del consiglio di sorveglianza (art. 2409 novies c. 4 c.c.). I primi componenti del consiglio di gestione vengono nominati nell’atto costitutivo. Durante la vita della società, invece, i consiglieri sono nominati (art. 2409 novies c. 3 c.c.):

  •  dal consiglio di sorveglianza previa la determinazione del loro numero, nei limiti stabiliti dallo statuto;

  •  dallo Stato o da un ente pubblico, nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo.

Lo statuto può inoltre riservare ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, la nomina di un componente indipendente del consiglio di gestione, indicando le modalità di tale nomina. Salva diversa disposizione dello statuto essi sono rieleggibili (art. 2409 novies c. 5 c.c.).


I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio (art. 2409 novies c. 4 c.c.). Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione (art. 2409 novies c. 6 c.c.).


I componenti del consiglio di gestione sono revocabili in qualunque tempo con delibera del consiglio di sorveglianza, anche se nominati nell’atto costitutivo. I componenti nominati dallo Stato o da enti pubblici sono invece revocabili solo dagli enti che li hanno nominati. In assenza di una giusta causa di revoca, spetta al consigliere revocato il risarcimento del danno. In presenza di una giusta causa, invece, il consiglio di sorveglianza può promuovere l’azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni prodotti.

 

Il controllo sulla gestione

Il controllo sulla gestione deve vigilare:

  •  sull'osservanza della legge dello statuto;
  •  sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  •  sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Per quanto all’organo che deve effettuare il controllo della gestione, varia come sopra visto con il tipo di governance.

Il controllo contabile

Il controllo contabile consiste:

  •  nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione;
  •  nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità;
  •  nella formulazione di un giudizio sul bilancio.

Tipologia di controllo contabile (auditing)

auditing interno, effettuato da personale interno all’azienda è motivato da esigenze organizzative; mira a garantire una maggiore affidabilità delle procedure, evidenziare disfunzioni dell’organizzazione amministrativo-contabile, assicurare maggiore esattezza dei dati utilizzati dalla direzione per l’elaborazione delle proprie strategie.

auditing esterno, viene condotto da personale esterno all’azienda in piena autonomia al fine di garantirei terzi e in particolare gli stakeolders sul corretto operato degli amministratori

Il controllo contabile può essere obbligatorio o facoltativo. In particolare, è obbligatorio per le società quotate nonché per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata che presentino un capitale sociale uguale o maggiore di 120.000 €, superino i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435-bis C.C. e siano obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Soggetti deputati ad effettuare il controllo contabile

I soggetti chiamati ad esprimere il controllo contabile devono essere:

    per società le quotate nei mercati regolamentati, società di revisione contabile, regolarmente iscritte in uno specifico Albo come previsto dall'art.155 del TUIF;

    per le società non quotate il controllo può essere affidato al revisore persona fisica oppure alla società di revisione.

La normativa di riferimento per il revisore chiamato ad esprimere un giudizio professionale sull'attendibilità di un bilancio è rappresentata dal Codice Civile per le società non quotate, dal TUIF per le quotate nonché dai principi di revisione e dai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La revisione contabile si conclude con apposita relazione contenente il Giudizio dei revisori sul Bilancio la cosidetta Certificazione di bilancio che rappresenta l’atto formale con il quale i revisori comunicano a terzi la propria opinione in merito alla regolarità formale e sostanziale del bilancio di esercizio.

 

Certificazione del Bilancio di esercizio

La relazione che deve evidenziare i controlli eseguiti, le persone che li hanno effettuati e chi li ha diretti, i loro compensi, conclude con un giudizio sul bilancio che è differenziato a seconda della sua attendibilità.

Tale giudizio può essere:

  • positivo senza rilievi

  • positivo con alcuni rilievi

  • avverso (non viene rilasciata certificazione)

  • impossibilità di esprimere un giudizio a causa di mancanza di elementi idonei (non viene rilasciata certificazione)

Principi di revisione

Alla base della revisione contabile stanno i principi di revisione che possono essere raggruppati in tre macroaree che sono:

  •  i principi etico-professionali del revisore. indicano i requisiti, le competenze, la deontologia, che deve avere chi effettua la revisione (diligenza, segreto professionale ed indipendenza)
  •  i principi di svolgimento delle attività di revisione indicano le fasi e le modalità con cui deve essere svolta la revisione
  •  i principi di stesura della relazione, indicano come e cosa indicare nella relazione di certificazione.