Il Bilancio di esercizio Il bilancio d’esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa al termine di un periodo amministrativo e il risultato economico. Il bilancio d’esercizio è il principale mezzo di conoscenza della realtà aziendale e costituisce uno dei fondamentali strumenti di informazione e di comunicazione per l’impresa in funzionamento. Deve essere un prospetto di sintesi, idoneo a soddisfare contemporaneamente le esigenze informative
Investitori (soci) Lavoratori dipendenti Finanziatori Fornitori Clienti Fisco Governo ed enti pubblici l codice civile contiene diverse disposizioni che indicano la via da seguire nel redigere il Bilancio di esercizio delle società di capitali. Tale normativa, obbligatoria per le società di capitali, è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nelle determinazione dei risultati di fine periodo nonché adeguati livelli di informazione e trasparenza sono contenute nel Codice civile che presenta:
Clausole generali e principi di redazione Clausole generali Sezione IX Del bilancio L’articolo 2423 fissa due principi fondamentali cui deve ispirarsi il Bilancio:
La chiarezza.
Un bilancio chiaro deve consentire alle persone che possiedono le nozioni necessarie di contabilità di comprendere come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del Patrimonio di funzionamento. E’ proprio per consentire la necessaria chiarezza che vengono disciplinati:
La struttura ed il contenuto delle varie parti del bilancio I criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi Divieto di raggruppare voci Divieto di compensi di partite
La rappresentazione veritiera e corretta
Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio deve offrire un "quadro fedele" della situazione aziendale. Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci. Operare correttamente significa: comportarsi in buona fede attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge seguire le corrette regole contabili applicare le tecniche di valutazione con scrupolo e diligenza. Purtuttavia, anche operando correttamente, non sarà mai possibile richiedere al bilancio una verità oggettiva che è impossibile realizzare; molte poste sono frutto di stime e congetture legate alla circostanza che nel momento in cui viene redatto il Bilancio diverse operazioni sono ancora in corso ed il loro esito incerto. Un bilancio "veritiero e corretto" è quindi inteso come bilancio "attendibile", che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede degli amministratori. Da questa clausola discende anche:
l’obbligo di fornire informazioni complementari e aggiuntive utili ad una adeguata informazione l’obbligo di derogare dalla legge, in casi eccezionali, quando questa non consente una adeguata rappresentazione.
Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi che sono dettati
dal codice civile da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.
I principi contabili fissati dal codice civile sono (art 2423 bis del c.c.) sono
Continuità: tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, nella prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazione non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione.
Prudenza. nella determinazione del reddito: contabilizzando le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti. contabilizzare componenti positivi solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio non contabilizzare utili derivanti da incrementi patrimoniali che non siano certi e durevoli si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio
Competenza: riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall’incasso, solamente se imputabili economicamente all’esercizio; i costi di competenza sono quelli maturati nell’ esercizio relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato; i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell’esercizio e hanno avuto il correlativo costo.
Separazione: affinché l’informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, si utilizzino differenti criteri di valutazione.
Costanza: per limitare la possibilità di manovra, (cambiare di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione.
I principi stabiliti da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.
Accanto a quelli previsti dal codice civile esistono norme tecniche per la formazione del bilancio di esercizio stabilite da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili. Queste norme assolvono le seguenti funzioni:
interpretano le norme stabilite dal c.c. integrano, ampliandole, le norme stabilite dal c.c. sono una guida dettagliata per la compilazione del bilancio di esercizio
I principi contabili forniscono le regole ed esplicitano le procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando:
i fatti amministrativi che devono essere rilevati nella contabilità generale le modalità più idonee a contabilizzare i valori relativi a detti fatti i criteri da applicare per la valutazione delle poste di bilancio i criteri di iscrizione delle varie voci in sede di formazione del bilancio.
Questi principi contabili, pur non trovando formale riconoscimento in alcuna normativa, rappresentano la guida più importante e universalmente riconosciuta in materia di contabilità generale e Bilancio di esercizio.
Per raggiungere gli obiettivi fissati nella clausola generale e nei principi contabili il Bilancio di esercizio deve comprendere anche ulteriori documenti che sono: La nota integrativa, parte integrante del bilancio di esercizio, esplicita, completa, sviluppa i dati presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Dalla lettura dall’art. 2427 del c.c., emerge che la Nota integrativa, deve indicare: Criteri di valutazione applicati nella quantificazione delle poste di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in moneta estera. I movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio Devono essere indicati i movimenti interventi nelle diverse voci dell’attivo e del passivo in modo da evidenziare le variazioni, in aumento o in diminuzione che hanno portato dalla consistenza di inizio anno a quella di fine periodo.
La composizione e il dettaglio di alcune voci di bilancio Deve essere spiegata la composizione di alcune voci quali costi di impianto e ampliamento, ratei, risconti, ecc. Specifiche del conto economico devono essere esposti i ricavi per aree geografiche, settori merceologici ecc.
Altre informazioni gli impegni assunti, i compensi agli amministratori e ai sindaci ecc.
Informazioni Complementari quali :
Il rendiconto finanziario analizza le risorse finanziarie liquide e di attivo circolante netto che l’azienda ha generato, come le ha impiegate chiarendo se l’azienda nel complesso ha prodotto o assorbito risorse.
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio circolante netto: che mette in evidenza le cause che hanno determinato da un esercizio ad un altro, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto dell’azienda. Il prospetto mette dettagliatamente in evidenza i movimenti che ogni singola voce (capitale sociale, riserva legale, ecc. ) ha subito nel corso dell’esercizio.
la mancata presentazione di questi ultimi due prospetti viene considerata come violazione del principio della rapprresentazione veritiera e corretta ma, data la natura delle informazioni, è consentita per le aziende di minori dimensioni.
Infine accompagnano il bilancio: la relazione dell’organo amministrativo la relazione dell’organo di controllo.
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