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 Forma Giuridica
Prof. Umberto Conticiani

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Lavoro, Impresa e Forma giuridica delle imprese

I diversi individui ed enti impegnati nelle diverse attività economiche rivestono i seguenti differenti ruoli:

    Lavoratori

      o dipendenti

      o autonomi

    imprenditori

Lavoratori

Il lavoro indica una qualsiasi attività dell'uomo in grado di produrre un certo utile per se stesso o per altri uomini. Il lavoro costituisce un bene economico in quanto esiste l'equivalente in denaro di ogni lavoro effettuato. Il lavoro soddisfa un bisogno di se stessi o di un'altra persona.

Lavoro autonomo

Il lavoro si dice autonomo quando viene svolto personalmente dal lavoratore, non vi è obbligo di essere comandato da nessun'altra persona, cioè non vi è vincolo di subordinazione nei confronti di colui che paga il lavoro, cioè il committente del lavoro. In pratica il lavoro autonomo è il contrario di lavoro dipendente.

Nel lavoro autonomo si è liberi di scegliere i tempi e i mezzi del lavoro. Si è unicamente obbligati dal vincolo del risultato richiesto dal committente in cambio del corrispettivo in denaro.

Il lavoratore autonomo è sottoposto alle normative di legge, di cui è responsabile in proprio; è sottoposto alle norme tributarie; assume in proprio il rischio di impresa, cioè può rimettere del denaro e del lavoro qualora non raggiunga il risultato voluto dal committente.

Il lavoratore autonomo può avvalersi di dipendenti. Un ingegnere, un avvocato, un commercialista ecc., con proprio studio personale, svolgono un lavoro autonomo.


Il lavoro autonomo può essere svolto in tre modi, e cioè tramite:

    · esercizio di arti e professioni, le cui peculiarità sono: impiego di mezzi propri non responsabilità personale del risultato ottenuto carattere intellettuale del lavoro discrezionalità nell'esecuzione.

    · collaborazione a progetto, le cui peculiarità sono: impiego su uno o più progetti specifici con l'impiego di mezzi del committente, responsabilità personale del risultato ottenuto, assenza di vincolo di subordinazione, retribuzione periodica concordata.

    collaborazione occasionale, le cui peculiarità sono: impiego di mezzi propri o del committente responsabilità personale del risultato ottenuto assenza di vincolo di subordinazione carattere assolutamente occasionale del rapporto di lavoro.

Da un punto di vista fiscale:

    · gli appartenenti alla prima categoria devono avere la partita IVA, tenere la contabilità, essere iscritti all'INPS o a casse specifiche (come ad esempio le casse degli ordini professionali);

    · gli appartenenti alla seconda categoria non devono aprire la partita IVA, ricevono una busta paga mensile (e non emettono una fattura), hanno la trattenuta IRPEF e concorrono al versamento INPS insieme all'ente committente;

    gli appartenenti alla terza categoria non sono tenuti ad aprire partita IVA, non devono iscriversi o versare alcunché all'INPS, sono solo soggetti ad una ritenuta d'acconto pari al 20%.

     

Lavoro dipendente

Il lavoro si dice subordinato quando viene svolto alle dipendenze di un'altra persona, detta imprenditore e si ottiene in cambio del denaro, cioè una retribuzione.

Lavoro dipendente o lavoro subordinato sono la stessa cosa, cioè sono sinonimi e li possiamo usare l'uno al posto dell'altro.

Nel lavoro dipendente la persona che compie il lavoro riceve gli ordini dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro fissa i tempi in cui il dipendente deve lavorare, fornisce i mezzi, cioè macchinari, materie prime, luogo di lavoro, ecc.

Il datore di lavoro fissa il metodo di lavoro.

Il valore dello corrispettivo in denaro, chiamato stipendio, viene fissato dai contratti.

Il lavoratore dipendente non è sottoposto ad ulteriori norme di legge, non è sottoposto a particolari norme tributarie, non si assume il rischio di impresa, cioè guadagna sempre. Un insegnante, un operaio, un calciatore svolgono un lavoro subordinato, alle dipendenze di una società.

Da un punto di vista fiscale:

Tutti gli adempimenti fiscali e contributivi sono svolti dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente

Imprenditori

L'impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla definizione di "imprenditore" che all'art. 2082 fornisce il vigente Codice civile..

Caratteri essenziali

L'impresa è perciò caratterizzata da

    un determinato oggetto (produzione o scambio di beni o servizi) e

    da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità.)

Sotto il profilo economico, va aggiunto che deve essere condotta con criteri che prevedano una adeguata copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Inoltre l'impresa può essere definita come un sistema sociale-tecnico aperto: un sistema è un complesso di interdipendenze di parti rispetto ad un obiettivo comune e quando si tratta di un sistema sociale-tecnico le parti sono costituite da beni e persone (attrezzature, risorse umane, conoscenze e rapporti sociali).

Un sistema aperto, inoltre, scambia con l'esterno conoscenza e produzione. Pertanto, l'impresa è un complesso di interdipendenze tra beni e persone che operano scambiando con l'esterno conoscenza e produzione e perseguendo un comune obiettivo consistente nella produzione di valore.

 

Differenza tra lavoro autonomo e attività di impresa

L'espressione "in proprio" si riferisce a qualsiasi tipo di lavoro indipendente, in cui il lavoratore non presta la propria opera all'interno di un'impresa o un esercizio non gestiti da lui.

Il nostro Codice Civile si esprime sulla materia con buona chiarezza. Una importantissima distinzione che va fatta è quella fra attività di impresa e attività di lavoro autonomo.

Il libro V, titolo III del Codice definisce come lavoro autonomo la situazione in cui "una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Viene definito imprenditore, invece, un lavoratore che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi".

L'impresa quindi, sempre secondo il Codice di Procedura Civile, è un'attività caratterizzata da uno scopo specifico, ed ha specifiche modalità di svolgimento.

Impresa: scelta della forma giuridica

Una volta presa la grande decisione, affinata l'idea e acquisite tutte le conoscenze necessarie, resta ancora un nodo da sciogliere. Quale forma giuridica di impresa scegliere?

Elementi che contraddistinguono le diverse forme giuridiche e da tenere in considerazione per una scelta oculata:

    prendere decisioni personalmente o condividere le decisioni con altri.

    responsabilità personale limitata o illimitata

    ampiezza delle fonti di finanziamento rispetto alla forma giuridica

    reperimento di nuovi soci (nelle società)

    facilità nel trasferimento della propria quota

    trattamento fiscale

    obblighi contabili e burocratici

    iscrizione albo artigiani

    futuri sviluppi economici

    settore (per svolgere alcuni tipi di attività: es. banche occorre la forma giuridica delle spa)

     

Secondo la forma giuridica le imprese possono essere:

    Individuali

    collettive

Impresa individuale

Si definisce individuale quell'impresa che fa capo a un solo titolare (l'imprenditore) che è l'unico responsabile e promotore della propria attività. Il rischio d'impresa, in questa forma, si estende a tutto il patrimonio dell'imprenditore: in caso di insolvenza, egli risponde nei confronti di terzi con tutti i beni personali, caratteristica che rende l'impresa individuale conveniente solo per attività che richiedono investimenti e rischi contenuti.

Imprese collettive: società

La società si ha invece quando "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (articolo 2247 del Codice Civile).

Le società si distinguono, in prima battuta, in:

    · società di persone
    Nel caso della società di persone la figura dei soci è più importante del capitale conferito (non è richiesto, infatti, un capitale minimo per la loro costituzione) e la società non ha personalità giuridica.

    · società di capitali
    Nel caso di società di capitali, la caratteristica fondamentale riguarda la responsabilità limitata dei soci, che rispondono esclusivamente per il capitale da essi sottoscritto. La società ha personalità giuridica.

    · società cooperative

In seconda battuta, è possibile distinguere tra:

    · società a scopo di lucro

    · società a scopo mutualistico Sono società a scopo mutualistico le società Cooperative a responsabilità limitata, le società cooperative a responsabilità illimitata, le società di mutua assicurazione.

     

Approfondimenti

 

Imprese individuali

Impresa individuale

Si ha un'impresa individuale quando una persona fisica inizia in forma professionale un'attività produttiva, volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.

La ditta individuale rappresenta la forma giuridica più semplice in quanto: la costituzione non richiede particolari adempimenti; l'imprenditore è l'unico titolare e, quindi, decide (perché non si deve formare una volontà collettiva).

A fronte di una "libertà" di gestione e di una semplicità nella modifica dell'attività stessa, si riscontrano peraltro svantaggi collegati prevalentemente alla responsabilità illimitata dell'imprenditore: quest'ultimo, infatti, risponde con tutto il suo patrimonio e, quindi, l'eventuale fallimento avrà ripercussioni sulla sfera personale.

E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera conservare massima autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate e quindi per le attività artigianali.

L'impresa individuale si costituisce entro 30 giorni dall'inizio dell'attività mediante:

1. l'iscrizione nel registro delle imprese;

2. la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale.

Entrambi gli adempimenti devono essere fatti entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, salvo alcuni casi particolari in cui gli imprenditori individuali potranno iscriversi nel registro delle imprese solo dopo aver ottenuto dalle competenti autorità le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività richiesta, che possono riguardare l'esercizio di:

    attività subordinata alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri (ad esempio, albo degli artigiani, registro degli esercenti il commercio per particolari attività quale, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande);

    attività subordinata al possesso di apposita autorizzazione amministrativa

     

Pro

Oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo. Per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva.

Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti).

Contro

Il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore. I redditi dell'impresa, dopo aver scontato l'Irap, vanno sommati a quelli personali e tassati con le aliquote progressive previste dall'Irap. In caso di forti guadagni, quindi, le imposte crescono.

 

Impresa familiare

Si ha una impresa familiare quando all'attività imprenditoriale partecipano, in modo continuativo e prevalente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi di collaboratori, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività.
L'impresa familiare si colloca tra la ditta individuale e l'impresa societaria, in quanto presenta elementi che caratterizzano ora una, ora l'altra categoria.
Infatti, vige il principio della collegialità, in quanto il Codice Civile prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti all'impresa familiare nelle decisioni più importanti ma, al contempo, la responsabilità patrimoniale è a carico del solo titolare e, soltanto quest'ultimo potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.

Pro..

Oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo. Per avviare l'attività occorre un attto notarile o scrittura privata con firme autenticate. Deve essere effettuata l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva.

Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti).

E in più c'è un altro vantaggio di natura fiscale: il reddito non grava su una sola persona, ma è ripartito tra i familiari. La condizione è che il reddito attribuito ai familiari non superi il 49% del reddito conseguito dall'attività.

Contro

Il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore.

E' una soluzione indicata per attività di piccole dimensioni, soprattutto artigianali e commerciali. Si tratta una forma particolare dell'impresa individuale: oltre al titolare, partecipano all'attività il coniuge o i parenti e affini (fino al terzo grado), che hanno diritto anche di partecipare agli utili dell'azienda. I pro e i contro sono gli stessi dell'impresa individuale.

Impresa coniugale

Possono essere divise in tre categorie:

      azienda costituita prima del matrimonio da un solo coniuge,anche se entrambi la gestiscono

      azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da un solo coniuge, mentre l’altro si limita ad una collaborazione generica e/o subordinata senza alcuna responsabilità verso terzi , nemmeno in via di fatto.

      Azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi, ovvero in comunione legale dei beni (cosidetta azienda coniugale)

Ai fini della individuazione del regime fiscale bisogna distinguere le prime due ipotesi dalla terza

Nei primi due casi solo il coniuge che possiede (prima categoria) o gestisce (seconda categoria) l’azienda assume la qualifica di imprenditore ed è quindi titolare del reddito di impresa che sconta oltre l’IRPEF anche l’IRAP. L’altro coniuge non imprenditore indica un reddito di partecipazione secondo la quota spettante gli nelle modalità previste per l’impresa familiare.

Azienda coniugale

In questa terza fattispecie entrambi i coniugi gestiscono l’azienda ed è fiscalmente assimilata alle società di persone: il reddito da essa prodotto va dichiarato nel modello UNICO società di persone ed è assoggettato ad IRAP, ciascun coniuge deve dichiarare la propria quota di spettanza quale reddito di partecipazione compilando il quadro RH del modello UNICO.

Associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione non è di per sé un soggetto passivo di imposta in quanto è una forma di collaborazione tramite la quale l’associante, titolare dell’impresa, attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o derivanti da uno o più affari quale corrispettivo di un determinato apporto .

L’associante può essere un imprenditore individuale che una qualsiasi società commerciale, mentre l’associato se apporta lavoro è necessariamente una persona fisica, se apporta capitale può essere anche una società.

LE SOCIETA’

 

Società di persone

La società di persone è una formula indicata per chi intende avviare attività commerciali, Agricole o di servizi, di limitate dimensioni e con un ridotto numero di soci (e di capitali). Da un punto di vista contabile, le società presentano caratteristiche simili a quelle di una ditta individuale. Sul reddito d'impresa viene prima pagata l'Irap, pari al 3,85%. L'utile viene attribuito ai diversi soci in misura delle diverse quote e si somma ai loro redditi personali per la determinazione dell'Irpef.

Costituzione

    La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere:
    Parte integrante dell'atto costitutivo sono i Patti Sociali con i quali i soci determinano il regolamento della società.

Pro..

Le procedure burocratiche fiscali, contabili e tributarie sono agevolate. I costi di costituzione e gestione sono contenuti. E' abbastanza semplice ottenere finanziamenti e contributi regionali, soprattutto per l'impreditoria giovanile

Contro

I soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della Sas), personale e solidale. Ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato dagli altri. I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci. Scegliere i partner sbagliati può compromettere il successo dell'impresa.

Adempimenti:


Redazione dell'atto costitutivo con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;

Deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro, entro il termine di 20 giorni dalla stipula, e assolvimento dell'imposta di registro in misura proporzionale ai beni conferiti

Deposito dell'atto costitutivo presso il Registro Imprese competente.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente dell'avvenuta costituzione della società

Le società di persone possono essere di tre tipi :

    Società semplice (Ss) –

    Società in nome collettivo (Snc) –

    Società in accomandita semplice (Sas).

Società semplice (Ss).

E' riservata ad attività agricole e per la gestione di patrimoni immobiliari. Tutti i soci hanno normalmente potere di rappresentanza e di amministrazione.

Società in nome collettivo (Snc).

E' la forma più diffusa nell'artigianato, ma può essere applicata a qualsiasi tipo di attività, anche commerciale. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi; tuttavia resta ferma la possibilità di limitare la responsabilità inter partes sulla base di un accordo che produce i suoi effetti solo tra i soci; non esiste un limite minimo di capitale sociale e le formalità previste per la gestione aziendale sono estremamente limitate.

L'amministrazione è affidata ai soci e può essere disgiunta (in questo caso ogni socio potrà compiere operazioni sociali disgiuntamente dagli altri) o congiunta, per cui è sempre necessario il consenso di due o più soci amministratori.

Ogni socio apporta beni o capitale; tuttavia, possono anche esservi soci che apportano solo la propria opera; in tale ipotesi, occorrerà specificare le prestazioni a cui i soci d'opera sono obbligati già in sede di stipula dell'atto costitutivo.

Fra le altre cose, non è richiesta alcuna formalità per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Società in accomandita semplice (Sas). E' disciplinata dalle stesse norme della Snc, ma la responsabilità è mista. I soci si dividono in accomandanti e accomandatari

I soci accomandatari hanno:

    responsabilità illimitata e solidale;

    amministrazione della società;

    il nome (di uno o più soci) indicato nella ragione sociale.

I soci accomandanti, avendo una responsabilità limitata alla quota conferita, hanno le seguenti caratteristiche:

    sono necessariamente, quanto al conferimento, soci di capitale;

    non corrono altro rischio se non quello di perdere il capitale conferito;

    il loro conferimento è solo di capitale, il che è confermato anche dalla trasmissibilità, per causa di morte, della quota di partecipazione al capitale sociale;

    non possono compiere atti di amministrazione, né trattare affari in nome e per conto della società se non in caso di conferimento di procura speciale rilasciata dagli stessi amministratori;

    possono essere anche lavoratori dipendenti della società;

    possono comunque svolgere attività di controllo sull'amministrazione e sulla gestione della società;

    hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, consultando i libri, i registri e gli altri documenti sociali

Il socio accomandante che non rispetti i divieti imposti dalla normativa civilistica assume responsabilità illimitata e solidale verso terzi per le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

L'amministrazione della società, con poteri più o meno limitati, è riservata solo ai soci accomandatari in quanto i soci accomandanti, essendo solo soci finanziatori, non possono interferire nella gestione societaria.

 

Società di capitali

E' una forma adatta a chi inizia relativamente "in grande". Gli investimenti e i rischi sono elevati, ma, se si ha successo, lo sono anche i profitti.

Nel momento in cui l'impresa supera certe dimensioni, la scelta di diventare una società di capitali diventa quasi obbligata, in quanto questo tipo di società è l'unico che consenta una certa flessibilità nella composizione della compagine azionaria, flessibilità che diventa indispensabile quando il numero dei soci aumenta.

Devono tenere i libri sociali previsti dal Codice Civile ed eleggere un amministratore o un consiglio di amministrazione. Oltre a questo, le Spa e le Srl con capitale sociale non inferiore a 20.000 euro devono eleggere il collegio sindacale, un organo volto a controllare che la gestione della società avvenga nel rispetto delle norme legali e fiscali.

Dal punto di vista fiscale, i redditi delle società di capitali sono soggetti al pagamento dell'Irap (3,85% dell'imponibile) e dell'IRES (28,5% dell'imponibile).

A differenza di quanto avviene per le ditte individuali e per le società di persone, le società di capitali pagano quindi un'imposta direttamente proporzionale al reddito conseguito e non progressiva.

Costituzione

La costituzione della società deve avvenire con l'atto costitutivo redatto per atto pubblico e a seconda della tipologia occorre un capitale minimo.

Pro..

La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi atti di gestione contrari alla legge.

Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali. Gestione e amministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.

I vantaggi fiscali sono consistenti. Gli utili possono essere accantonati a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti.

Contro

Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi. Le spese di costituzione e gestione sono elevate.

L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi. La mancata ottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare i libri sociali) allarga le responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale. E' buona norma quindi affidarsi sempre a esperti, che assicurino il pieno rispetto delle norme contabili e fiscali.

 

Società a responsabilità limitata (Srl)


Regolata dagli artt. 2472 e seguenti del c.c., rappresenta la forma più semplice delle società di capitali.

Generalmente si tratta di società con un numero limitato di soci; ad essa, infatti, fanno spesso riferimento imprenditori di ridotte dimensioni, che intendono operare sul mercato salvaguardando il patrimonio personale.

La S.r.l., nonostante sia una società di capitali con una responsabilità del socio limitata, nei rapporti con i terzi si avvicina molto alle società di persone in quanto la figura personale dei soci mantiene ancora notevole rilevanza.

In questo tipo di società, il capitale è commposto da quote e non può essere inferiore ai 10.000 euro, le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e, quindi, non sono legate ad un titolo liberamente negoziabile, come accade invece per le società per azioni.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione ereditaria salve diverse disposizioni contenute nello Statuto, senza particolari formalità e il loro trasferimento ha effetto nel momento in cui viene trascritto sul libro dei soci. In assemblea, il valore dei voti dei soci è proporzionale alle quote in loro possesso.

Una differenza sostanziale rispetto alle società di persone, riguarda la maggior facilità di circolazione delle quote.

Infatti la modifica della compagine sociale non costituisce una modifica del contratto originario non necessitando così del consenso di tutti i soci.
Tuttavia i contratti sociali possono irrigidire la trasferibilità delle quote mediante la previsione di clausole di prelazione e di gradimento.

Società a responsabilità limitata unipersonale

Di recente introduzione in Italia. E' una società "con un unico socio", l'imprenditore che costituisce una sorta di impresa individuale, ma con le caratteristiche e i vantaggi della Srl.

Società per azioni (SpA)

Nell'ambito delle società di capitali, la società per azioni, regolata dagli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, rappresenta la forma sociale più adatta per le imprese che necessitano di maggiori mezzi finanziari; difatti, a differenza della S.r.l., la stessa può accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche.

Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro, rappresentato da azioni. L'azione è un titolo di credito nominativo e rappresenta tutti i diritti del socio derivanti dalla sua partecipazione alla società.

Società in accomandita per azioni (Sapa)

Una particolare forma di società di capitali è la società in accomandita per azioni regolata dagli artt. 2462 e segg. del c.c.. Si differenzia dalle società per azioni per la presenza di due categorie di soci:

    soci accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ed ai quali compete di diritto (art. 2465 c.c.) il potere di amministrare la società;

    soci accomandanti, con una responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta.

Questa forma di società abbina la possibilità di un controllo diretto della società (tipico delle società di persone) con la possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato (tipico delle società per azioni). È diffusa quale holding di gruppi industriali e/o commerciali.

Società Cooperativa

La società cooperativa si presenta come una sorta di società di capitali, modificata da alcuni elementi differenziali che mirano ad adattarne la struttura al perseguimento dello scopo mutualistico.

Rispetto alla società di capitali queste sono le principali differenze:

Le cooperative possono essere:

          - di consumo: acquistano merci all'ingrosso per venderle ai soci e a terzi a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato

          - di produzione e lavoro: molto diffuse tra i giovani, producono beni e servizi

          - agricole: operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e conservazione

          - edilizie: possono costruire o acquistare immobili da affittare o vendere ai soci a condizioni favorevoli

Pro..

L'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Secondo il tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci può essere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma cooperativa può essere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di natura fiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno pari al 60% delle altre spese, i redditi delle società cooperative sono esentati sia dall'Irap, sia dall'IRES.

I redditi che i singoli soci percepiscono dalla società cooperativa, inoltre, vengono assimilati a redditi da lavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso questo tipo di società gode di contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati.

Il reperimento di finanziamenti è agevolato (contributi regionali a condizioni favorevoli).

Contro

Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato di soci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere appalti.

Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilancio l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima (prestabilità) del capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestato all'interno della cooperativa (gli stipendi).

Il limite fondamentale di questa forma societaria è rappresentato dal fatto che si tratta di una struttura che non consente a un singolo individuo o a un gruppo ristretto di individui di controllare saldamente la società.

Si può lavorare in cooperativa come socio lavoratore, e si è allora equiparati al lavoratore dipendente dal punto di vista previdenziale e all'imprenditore dal punto di vista civilistico, oppure come lavoratore dipendente, e in questo caso si applica esclusivamente il contratto collettivo afferente alla categoria interessata .

 

Il terzo settore e le Onlus

 

Il Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997 regolamenta tutte quelle attività che, con un'espressione entrata ormai nel linguaggio comune, vengono definite "no profit", ovvero terzo settore.

La normativa dedica la prima sezione alla disciplina degli enti non commerciali, mentre la seconda è dedicata ad una particolare categoria di enti giudicata dal legislatore meritevole di maggiori agevolazioni in ragione delle finalità perseguite: le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (questa la sigla estesa dell'acronimo ONLUS).

Requisiti indispensabili sono:

    · svolgimento di attività in uno dei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza sanitaria, istruzione, beneficenza, tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, etc. (l'elenco completo è contenuto nel D. Lgs già menzionato);

    · perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale;

    · divieto di svolgere altre attività che non siano strettamente connesse a quelle sopra menzionate;

    · divieto di distribuire anche indirettamente utili, fondi, avanzi di gestione, capitale o riserve durante la vita dell'organizzazione, salvo le ristrette eccezioni previste dalla legislazione in materia;

    · obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, se scioltasi, ad altre ONLUS;

    · obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale;

    · utilizzo, per qualsiasi comunicazione verso l'esterno o segno distintivo, dell'acronimo ONLUS o della locuzione per esteso.

La forma giuridica

La scelta della forma giuridica rappresenta un momento fondamentale nella vita dell’impresa. Da essa dipendono infatti i successivi risvolti di natura giuridica, fiscale, organizzativa e di responsabilità.

Devo perciò scegliere se intendo intraprendere l'attività da solo, con la collaborazione dei familiari o sotto forma di società (art. 2247 del Codice Civile "contratto tramite il quale, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili").

Le varie forme giuridiche previste dal nostro ordinamento sono:

 

 

Artigianato

Imprenditore artigiano

É imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

 

Impresa artigiana.

É artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti dalla legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa .

É artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. 

É altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali,:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. 

Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

 

Albo delle imprese artigiane. 

Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana".